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Ospitalità extralberghiera nel Lazio: la nuova normativa di riferimento

Il settore dell’ospitalità extralberghiera ha mostrato un’interessante tendenza di negli ultimi anni, non solo le aperture di B&B sono in costante crescita, ma è cresciuta anche la voglia di vacanze caratterizzate dalla tipica accoglienza familiare che consente di poter vivere a pieno l’atmosfera dei luoghi visitati, concedendosi per qualche giorno all’ospitalità di chi ci vive e conosce come le proprie tasche usanze e tradizioni di quei posti. Lo testimonia la crescita esponenziale delle strutture ricettive extralberghiere che supera abbondantemente le 20.000 unità, diffuse su tutto il territorio nazionale, con prevalenza della Sicilia, Puglia e Lazio. Leggi anche Extra alberghiero: come gestire strutture ricettive. Il recente Regolamento 7 agosto 2015, n. 8 della Regione Lazio riforma la normativa del settore proponendo una nuova disciplina delle strutture ricettive extralberghiere.

Le disposizioni di cui al presente regolamento si applicano alle seguenti strutture:

  • Guest house o Affittacamere;
  • Ostelli per la gioventù;
  • Hostel o Ostelli;
  • Case e appartamenti per vacanze;
  • Case per ferie;
  • Bed & Breakfast;
  • Country house o Residenze di campagna;
  • Rifugi montani;
  • Rifugi escursionistici.

Normativa Extralberghiera nel Lazio. Cosa bisogna fare per l’inizio attività?

Ai fini dell’avvio dell’attività il soggetto titolare o gestore presenta, presso lo Sportello unico per le attività produttive (SUAP) o allo Sportello Unico per le Attività Ricettive (SUAR), ove costituiti, del Comune competente in cui la struttura è situata, la SCIA nella quale indica:

a) le relative generalità, la ragione sociale ed il legale rappresentante;

b) la tipologia della struttura e la conformità della stessa alla normativa vigente;

c) la sussistenza dei requisiti della struttura nonché quelli necessari per la somministrazione di alimenti e bevande richiesti dalla normativa vigente;

d) la relativa denominazione;

e) la classificazione e l’ubicazione della struttura;

f) l’indicazione della capacità ricettiva, dei servizi complementari offerti, il periodo di apertura stagionale o annuale nonché l’eventuale servizio di somministrazione di alimenti e bevande.

Alla SCIA è altresì allegata la seguente documentazione:

a) planimetria dell’unità immobiliare o della relativa porzione sottoscritta da un tecnico iscritto all’albo o all’ordine, in scala 1:50 o 1:100, con indicazione dei dati catastali, della superficie utile dei vani, dell’altezza, del numero dei posti letto, dei vani comuni, dei vani riservati e delle eventuali aree di pertinenza, delle superfici finestrate di ogni vano;

b) statuto e atto costitutivo per le società e atto costitutivo con l’indicazione delle finalità nel caso di associazioni o enti religiosi, e la relativa certificazione antimafia;

c) relazione tecnica asseverata da un tecnico iscritto all’albo o all’ordine professionale attestante la conformità della struttura alla normativa vigente con particolare riferimento a quella in materia di edilizia, urbanistica, sicurezza energetica; d) dichiarazione, ai sensi del D.P.R. 445/2000, attestante la disponibilità o il possesso dei locali, e gli estremi del titolo relativo (compravendita, locazione, usufrutto, comproprietà, comodato);

e) la dichiarazione del possesso dei titoli in materia di sicurezza, prevenzione incendi completa degli estremi degli stessi;

f) le ricevute comprovanti il pagamento delle imposte dovute e degli eventuali contributi;

g) limitatamente ai B&B, l’attestazione della comunicazione formale all’amministratore di condominio dell’attività che si intende svolgere nel caso di immobile facente parte di un edificio composto da più unità immobiliari;

h) limitatamente alle case per ferie la dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà che specifichi il tipo di utenti ai quali è rivolta l’ospitalità;

i) limitatamente agli Ostelli per la gioventù e alle Case per ferie il regolamento interno da esporre all’ingresso dell’immobile.

La SCIA abilita altresì ad effettuare, unitamente al servizio ricettivo, la somministrazione di alimenti e bevande alle persone alloggiate. La SCIA abilità inoltre all’utilizzo esclusivo, riservato agli ospiti, delle attrezzature e delle strutture a carattere ricreativo, ove consentito, per le quali è fatto salvo il rispetto della disciplina vigente in materia di sicurezza, di igiene e sanità. La predisposizione della Scia, in tutte le sue componenti, costituisce il servizio base da noi offerto e ad esso si posso aggiungere una serie di servizi utili a rendere più efficace ed efficiente la gestione della vostra struttura.

Normativa Extralberghiera nel Lazio. Quali sono i doveri del gestore?

I titolari o i gestori delle attività concernenti le strutture extralberghiere sono tenuti in particolare:

a) ad indicare la denominazione della struttura ricettiva, la categoria di classificazione attribuita, gli estremi della SCIA nonché i periodi di chiusura della struttura, in tutte le forme di comunicazione, ivi compresi i siti internet;

b) ad esporre, in modo ben visibile all’interno delle camere e a pubblicare sul sito internet della struttura, il cartellino dei prezzi massimi aggiornato;

c) ad esporre, in prossimità dei locali destinati al ricevimento ospiti, la tabella con l’indicazione dei prezzi massimi delle camere o delle unità abitative e i relativi servizi;

d) ad apporre, all’esterno dell’immobile ed in prossimità dell’entrata della struttura, in modo ben visibile al pubblico, la targa nella quale sono riportate la tipologia della struttura ricettiva, la denominazione, la classificazione, il recapito telefonico attivo 24 ore, il sito internet, gli estremi della SCIA, i periodi di apertura. Sulla targa è possibile apporre, altresì, il logo turistico regionale denominato: “Lazio eterna scoperta”. Nel caso in cui i regolamenti comunali o del condominio nel quale è ubicata la struttura vietino l’apposizione della targa all’esterno, quest’ultima può essere apposta solo all’interno, in prossimità dell’entrata della struttura stessa;

e) a comunicare per via telematica all’Agenzia del Turismo, i dati sugli arrivi e sulle presenze;

f) a stipulare apposita assicurazione per i rischi di responsabilità civile nei confronti dei clienti;

g) ad esporre, in modo ben visibile, il cartello indicante il percorso antincendio.

L’inosservanza delle sopracitate disposizioni comporta l’applicazione delle sanzioni previste all’articolo 31 della l.r. 13/2007.

I titolari o i gestori delle strutture degli ostelli per la gioventù e delle case per ferie sono tenuti altresì ad esporre il regolamento interno all’ingresso dell’immobile e in ogni camera.

DELIBERA REGIONE LAZIO link

Per quanto riguarda Roma Capitale, potrete trovare dettagliate informazioni circa adempimenti e modulistica sul portale S.U.A.R., cliccando sul seguente link.

IMPORTANTE:

Il TAR ha annullato il regolamento regionale n. 8 del 7/8/2015 (Nuova Disciplina delle Strutture Ricettive Extralberghiere), limitatamente agli articoli:

– 3 (Periodi di chiusura), per intero;

– 6 (Hostel o Ostelli), limitatamente al comma 2;

– 7 (Case e Appartamenti per Vacanze) limitatamente a: lettera a) del comma 2, comma 3, comma 4;

– 9 (Bed and Breakfast) limitatamente a: comma 1, lettera a) del comma 3;

– 18 (Disposizioni transitorie), per intero.

Si allegano la nota circolare n. 325648 del 20/06/2016 inviata a Roma Capitale e a tutti i SUAP o SUAR dei Comuni del Lazio e la successiva nota circolare prot. n. 372762 del 14/07/2016 contenente chiarimenti.

E’ stato pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio n. 49 del 20/06/2017, il nuovo Regolamento Regionale n. 14 del 16/06/2017 avente per oggetto: “Modifiche al Regolamento regionale 7 agosto 2015, n. 8 (Nuova disciplina delle strutture ricettive extralberghiere)”, in attuazione della Legge Regionale n. 13/2007 e successive modificazioni. Qui il Link al nuovo regolamento

NORMATIVA

Deliberazione Giunta Regionale – numero 666 del 24/10/2017

Approvazione delle Modalità per la gestione della Banca Dati e l’utilizzo del Codice identificativo Regionale delle Strutture ricettive Extralberghiere e degli Alloggi per uso turistico, operanti sul territorio regionale, di cui al Regolamento regionale n. 14/2017 (Modifica al regolamento regionale 7 agosto 2015 n. 8 “Nuova Disciplina delle Strutture Ricettive Extralberghiere”), art. 1, commi 4 e 5.

TESTO DEL PROVVEDIMENTO

La classificazione delle strutture ricettive turistiche nella normativa delle regioni italiane

La classificazione delle strutture ricettive turistiche nella normativa delle regioni italiane: https://www.istat.it/it/files//2018/07/2003_9.pdf

Comunicazioni sulla capacità ricettiva delle strutture e sulla rilevazione dei flussi turistici

Il Comune trasmette all’Agenzia regionale del Turismo, di seguito denominata Agenzia, entro il 30 ottobre di ogni anno o su richiesta dell’Agenzia stessa, gli aggiornamenti dei dati sulla capacità ricettiva delle strutture che hanno presentato la SCIA nel corso dell’anno. Al fine di consentire la rilevazione statistica dei flussi turistici, i titolari o i gestori delle strutture, sono tenuti a trasmettere, per via telematica all’Agenzia, i dati sugli arrivi e sulle presenze nel rispetto di quanto previsto dalla l.r. 13/2007.

Per favorire la sicurezza sul territori o regionale e contrastare forme irregolari di ospitalità a danno della qualità dell’offerta turistica, i soggetti titolari di strutture diverse da quelle di cui al comma 3 dell’articolo 1 che offrono ospitalità in appartamenti privati locati per fini turistici (Disciplina delle locazioni e del rilascio degli immobili adibiti ad uso abitativo) o coloro che esercitano altre forme di ospitalità attraverso canali on line di promo commercializzazione, trasmettono al Comune competente e all’Agenzia, idonea comunicazione sull’ospitalità offerta utilizzando l’apposita modulistica on line predisposta dal Comune stesso.

L’Agenzia regionale del Turismo, per le finalità di cui al presente articolo effettua, di concerto con gli enti e le istituzioni competenti, il monitoraggio e il confronto dei dati sulla capacità ricettiva delle strutture inviati dai comuni con i dati rilevabili attraverso i siti e i canali on line di promo-commercializzazione delle strutture, segnalando gli esiti del monitoraggio alle autorità competenti.

Periodi di chiusura delle strutture

Comuni, nei periodi di minor flusso turistico ed in considerazione del numero complessivo di posti letto offerto dalle strutture alberghiere ed extralberghiere insistenti in zone urbane ad alta concentrazione di strutture ricettive possono stabilire, durante l’anno solare, specifici periodi di chiusura, non superiori a due nell’arco dell’anno, limitatamente alle strutture che svolgono attività ricettiva in forma non imprenditoriale.

I periodi di chiusura, non sono da considerare aggiuntivi a quelli già previsti per le strutture che svolgono attività ricettiva in forma non imprenditoriale. Scopri l’intera normativa qui.

Guest house o Affittacamere

Le Guest house o affittacamere sono strutture gestite in forma imprenditoriale dove vengono forniti servizi di alloggio ed eventualmente servizi complementari. Le strutture, sono composte da un massimo di sei camere ubicate in non più di due appartamenti ammobiliati di uno stesso stabile ed accessibili dal medesimo ingresso su strada e sono dotate:

  • di un soggiorno di almeno 14 metri quadrati;
  • di cucina o di angolo cottura annesso al soggiorno.

Gli appartamenti da destinare a Guest house o affittacamere non sono soggetti a cambio di destinazione d’uso ai fini urbanistici. Le strutture, rispettano i requisiti previsti per le civili abitazioni, la normativa vigente in materia edilizia ed igienico sanitaria nonché tutti i requisiti minimi funzionali e strutturali. Scopri l’intera normativa qui.

Ostelli per la gioventù

Gli ostelli per la gioventù sono strutture attrezzate, gestite in forma non imprenditoriale, finalizzate ad offrire soggiorno e pernottamento, per periodi limitati e non superiori a 60 giorni continuativi, a giovani, a gruppi di giovani ed eventuali loro accompagnatori. Negli ostelli possono essere ospitati anche altri soggetti con finalità di turismo sociale, culturale, sportivo e religioso. Gli ostelli possono essere gestiti da enti pubblicienti di carattere morale o religiosocooperative sociali e associazioni operanti senza scopo di lucro nel campo del turismo sociale e giovanile. Gli ostelli hanno la destinazione d’uso turistico ricettiva di alloggio collettivo e posseggono i requisiti minimi funzionali e strutturali. Scopri l’intera normativa qui.

Hostel o Ostelli

Gli Hostel o Ostelli sono strutture attrezzate, gestite in forma imprenditoriale, finalizzate ad offrire il soggiorno ed il pernottamento a famiglie o a gruppi di turisti e sono dotate di spazi comuni aventi servizi maggiormente attrezzati rispetto a quelli offerti dagli ostelli della gioventù. Il soggiorno ed il pernottamento offerto non possono superare i 60 giorni continuativi. Roma capitale, al fine di evitare una eccessiva concentrazione delle strutture in determinate zone urbane, comprese quelle ad elevato impatto urbanistico, può individuare, sul proprio territorio, le zone da destinare all’apertura degli Hostel o Ostelli. Gli Hostel o Ostelli hanno la destinazione d’uso turistico ricettiva di alloggio collettivo e posseggono i requisiti minimi funzionali e strutturali. Scopri l’intera normativa qui.

Case e appartamenti per vacanze

Le case e gli appartamenti per vacanze sono strutture costituite da immobili arredati da destinare all’affitto dei turisti e all’interno delle quali non possono esservi persone residenti né domiciliate. Tali strutture sono prive sia di servizi centralizzati che di somministrazione di alimenti e bevande e sono ubicate nello stesso territorio comunale. Le strutture, possono essere gestite:

  • in forma non imprenditoriale, nel caso in cui la gestione di una o massimo due case e appartamenti per vacanze collocati in uno o più stabili avvenga in modo occasionale, con un periodo di inattività pari ad almeno cento giorni nell’anno solare.
  • in forma imprenditoriale, nel caso in cui la gestione di una o più case e appartamenti per vacanze, collocati in uno o più stabili, avvenga in modo organizzato e non occasionale. La gestione in forma imprenditoriale è comunque obbligatoria nel caso in cui il numero di case e appartamenti per vacanze sia pari o superiore a tre;

La durata dei contratti di affitto delle strutture gestite nelle forme sopra descritte è determinata:

  • in un periodo non inferiore a tre giorni e non superiore a tre mesi consecutivi nella Città metropolitana di Roma capitale e a Roma capitale;
  • in un periodo massimo di tre mesi consecutivi nei restanti comuni.

L’unità immobiliare utilizzata per l’ospitalità è dotata di un soggiorno di almeno 14 metri quadrati, di una cucina o di un angolo cottura annesso al soggiorno e non necessita di cambio di destinazione d’uso ai fini urbanistici. Le strutture, sono locate ai turisti nella loro interezza e al loro interno non possono essere riservati vani al titolare o ad altri soggetti. Le strutture, rispettano i requisiti previsti per le civili abitazioni, la normativa vigente in materia edilizia ed igienico sanitaria nonché tutti i requisiti minimi funzionali e strutturali. Scopri l’intera normativa qui.

Case per ferie

Le case per ferie sono strutture gestite, al di fuori dei normali canali commerciali e promozionali, da enti pubblici o privati, o da associazioni e organismi operanti statuariamente senza fine di lucro con lo scopo di conseguire finalità sociali, culturali, educative, assistenziali, religiose o sportive. Le strutture sono arredate per fornire un soggiorno temporaneo a gruppi o a soggetti singoli, compresi i dipendenti delle aziende ed i relativi familiari. Tali strutture sono altresì destinate a centri vacanze per minori, colonie o case religiose di ospitalità.

Non rientrano nella tipologia individuata dal presente articolo le case di convivenza religiosa e le tipologie ricettive disciplinate dalla normativa regionale sull’assistenza ai malati e alle persone anziane. Le strutture, posseggono i requisiti minimi funzionali e strutturali. Scopri l’intera normativa qui.

Bed and Breakfast

I Bed and Breakfast, di seguito denominati B&B, sono strutture che erogano ospitalità per un massimo di novanta giorni consecutivi, dotate di un soggiorno di almeno 14 metri quadrati con annessa cucina o angolo cottura. Il soggetto titolare dell’attività di B&B, ha l’obbligo di residenza e di domicilio nella struttura e deve riservarsi una camera da letto all’interno della stessa. L’utilizzo della struttura da destinare all’attività di B&B non comporta cambio di destinazione d’uso ai fini urbanistici.

Le strutture possono essere gestite:

  • in forma non imprenditoriale, quando la gestione è svolta in modo saltuario e la struttura dispone di un numero non superiore a tre camere con un massimo di sei posti letto ed il servizio di alloggio comprende, altresì, l’erogazione della prima colazione nel rispetto della normativa vigente. Il periodo di inattività è pari a centoventi giorni all’anno nella Città metropolitana di Roma capitale e a Roma capitale e novanta giorni all’anno nei restanti comuni;
  • in forma imprenditoriale, quando la gestione è svolta in modo continuativo e la struttura dispone di un numero non superiore a quattro camere ed un massimo di otto posti letto ed il servizio di alloggio comprende, altresì, l’erogazione della prima colazione nel rispetto della normativa vigente;

Le strutture, rispettano i requisiti previsti per le civili abitazioni, la normativa vigente in materia edilizia ed igienico sanitaria nonché tutti i requisiti minimi funzionali e strutturali. Scopri l’intera normativa qui.

Country House o Residenze di campagna

Le Country house o residenze di campagna, sono strutture ubicate al di fuori dei centri urbani e dal territorio di Roma Capitale e situate in contesti rurali di interesse naturalistico e paesaggistico. Il servizio offerto in tali strutture oltre all’ospitalità include altresì l’eventuale esercizio di attività didattico ricreative, ludiche e sportive all’interno di aree finalizzate alla fruizione di beni naturalistici, ambientali e culturali del territorio rurale. L’utilizzo della struttura da destinare alle suddette attività non comporta cambio di destinazione d’uso ai fini urbanistici

Le strutture, sono gestite unitariamente in forma imprenditoriale e continuativa e sono localizzate in fabbricati rurali non a servizio di aziende agricole, in ville, case padronali o casali ed offrono ospitalità in camere o appartamenti con eventuali servizi autonomi di cucina. Tali strutture, con una capacità ricettiva massima di pernottamento di trenta posti letto, possono essere comprese all’interno del fabbricato principale o inserite in uno o più immobili limitrofi facenti parte dello stesso nucleo rurale e della medesima pertinenza di terreno, avente una estensione non inferiore a cinquemila metri quadrati.

Nelle strutture, possono essere somministrati alimenti e bevande ai soli alloggiati nel rispetto della normativa vigente. Le strutture posseggono i requisiti minimi funzionali e strutturali. Scopri l’intera normativa qui.

Rifugi montani

I rifugi montani sono strutture ubicate in alta montagna e comunque ad una quota non inferiore a mille metri, di proprietà o in gestione a privati, enti o associazioni senza scopo di lucro e operanti nel settore dell’escursionismoascensionismo o alpinismo. Tali strutture sono custodite ed aperte al pubblico e sono predisposte per assicurare il ricovero, il ristoro e il soccorso alpino agli ospiti.

Tali strutture dispongono di un locale per il ricovero di fortuna accessibile dall’esterno anche nei periodi di chiusura e dotato di idonee attrezzature dedicate allo scopo. Durante il periodo di apertura stagionale il servizio di ricovero è comunque garantito per l’intero arco delle 24 ore. Le strutture, posseggono i requisiti minimi funzionali e strutturali. Scopri l’intera normativa qui.

Rifugi escursionistici

I rifugi escursionistici sono strutture idonee ad offrire ospitalità e ristoro in zone di montagna o collinari, posizionati a quote inferiori a mille metri, di proprietà o in gestione a privati enti o associazioni senza scopo di lucro e operanti nel settore dell’escursionismo. I rifugi escursionistici sono ubicati fuori dai centri abitati, in luoghi favorevoli allo svolgimento di attività all’aria aperta quali, in particolare, parchi, aree naturali protette, itinerari e cammini di fede frequentati da pellegrini ed escursionisti e raggiungibili da sentieri, strade forestali o percorribili da mezzi di trasporto ordinario.

Tali strutture dispongono di un locale per il ricovero di fortuna accessibile dall’esterno anche nei periodi di chiusura e dotato di idonee attrezzature dedicate allo scopo. Le strutture, posseggono i requisiti minimi funzionali e strutturali. Scopri l’intera normativa qui.

Classificazione delle strutture e sistemi di verifica

Il titolare o il gestore della struttura indica, nella SCIA, la classificazione della stessa, la denominazione, la tipologia di appartenenza del presente Capo. Alla SCIA è altresì allegata una tabella riepilogativa, predisposta dal Comune competente, contenente i requisiti minimi funzionali e strutturali indicati nella singola tipologia di struttura nonché negli Allegati A1, A2, A3, A4, A5, A6, A7 e A8.

Il Comune, effettuate le verifiche di propria competenza trasmette, per via telematica con posta certificata (PEC), la SCIA all’Ente competente, che provvede a verificare la sussistenza dei requisiti minimi funzionali e strutturali segnalati nella SCIA ai fini della classificazione.

I livelli di classificazione delle strutture sono di seguito individuati nelle seguenti categorie:

  • per le “Guest house o affittacamere” la classificazione si articola in un numero variabile da 1 a 3 categorie;
  • per le “Case e appartamenti per vacanze” la classificazione si articola in un numero variabile da 1 a 2 categorie;
  • per gli “Ostelli della gioventù” , gli “Hostel o ostelli”, le “case per ferie”, i “B&B”, le “Country house o residenze di campagna”, i “Rifugi montani” e i “Rifugi escursionistici”, la classificazione è in categoria unica.

L’Ente competente ad effettuare le verifiche, qualora accerti la mancanza dei requisiti minimi funzionali e strutturali o l’erronea classificazione indicata nella SCIA, sentite le associazioni di categoria maggiormente rappresentative, con provvedimento motivato da notificare all’interessato procede al declassamento d’ufficio a categoria inferiore o, in caso di categoria unica, alla cancellazione della classificazione segnalata. Il provvedimento dell’Ente competente è trasmesso al Comune competente per territorio. Mediante la presentazione di nuova SCIA, il titolare o gestore della struttura può segnalare, ai fini della classificazione, categorie superiori in caso di miglioramento dei requisiti precedentemente posseduti.

Disciplina per l’esercizio delle attività

Ai fini dell’avvio dell’attività il soggetto titolare o gestore presenta, presso lo Sportello unico per le attività produttive (SUAP) o allo Sportello Unico per le Attività Ricettive (SUAR), ove costituiti, del Comune competente in cui la struttura è situata, la SCIA nella quale indica:

  • le relative generalità, la ragione sociale ed il legale rappresentante;
  • la tipologia della struttura e la conformità della stessa alla normativa vigente;
  • la sussistenza dei requisiti della struttura nonché quelli necessari per la somministrazione di alimenti e bevande richiesti dalla normativa vigente;
  • la relativa denominazione;
  • la classificazione e l’ubicazione della struttura;
  • l’indicazione della capacità ricettiva, dei servizi complementari offerti, il periodo di apertura stagionale o annuale nonché l’eventuale servizio di somministrazione di alimenti e bevande.

Alla SCIA è altresì allegata la seguente documentazione:

  • planimetria dell’unità immobiliare o della relativa porzione sottoscritta da un tecnico iscritto all’albo o all’ordine, in scala 1:50 o 1:100, con indicazione dei dati catastali, della superficie utile dei vani, dell’altezza, del numero
  • statuto e atto costitutivo per le società e atto costitutivo con l’indicazione delle finalità nel caso di associazioni o enti religiosi, e la relativa certificazione antimafia;
  • relazione tecnica asseverata da un tecnico iscritto all’albo o all’ordine professionale attestante la conformità della struttura alla normativa vigente con particolare riferimento a quella in materia di edilizia, urbanistica, sicurezza energetica;
  • dichiarazione attestante la disponibilità o il possesso dei locali, e gli estremi del titolo relativo (compravendita, locazione, usufrutto, comproprietà, comodato);
  • la dichiarazione del possesso dei titoli in materia di sicurezza, prevenzione incendi completa degli estremi degli stessi;
  • le ricevute comprovanti il pagamento delle imposte dovute e degli eventuali contributi;
  • limitatamente ai B&B, l’attestazione della comunicazione formale all’amministratore di condominio dell’attività che si intende svolgere nel caso di immobile facente parte di un edificio composto da più unità immobiliari;
  • limitatamente alle case per ferie, la dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà che specifichi il tipo di utenti ai quali è rivolta l’ospitalità;
  • limitatamente alle strutture Ostelli per la gioventù e Case per ferie, il regolamento interno da esporre all’ingresso dell’immobile.

La SCIA abilita altresì ad effettuare, unitamente al servizio ricettivo, la somministrazione di alimenti e bevande alle persone alloggiate. La SCIA abilità inoltre all’utilizzo esclusivo, riservato agli ospiti, delle attrezzature e delle strutture a carattere ricreativo, ove consentito, per le quali è fatto salvo il rispetto della disciplina vigente in materia di sicurezza, di igiene e sanità.

Variazioni e modifiche

Il titolare o il gestore della struttura mediante la presentazione di nuova SCIA provvede a segnalare:

  • le eventuali variazioni degli elementi strutturali e di classificazione corredati dalla documentazione prevista, nonché il cambio di denominazione;
  • le modifiche societarie o di rappresentanza legale, della denominazione o il cambio del preposto nonché ogni variazione dei contenuti amministrativi intervenuti rispetto alla SCIA già presentata;
  • il subentro nell’esercizio dell’attività.

Il titolare o il gestore della struttura provvede a comunicare con apposita nota al SUAP o al SUAR, i periodi di chiusura temporanea o di sospensione dell’attività a carattere straordinario.

Denominazione

La denominazione, comprensiva della specifica tipologia di appartenenza, non può essere uguale o simile a quella utilizzata da altre strutture ricettive alberghiere, all’aria aperta o di albergo diffuso presenti sul territorio comunale comprese quelle della specifica tipologia extralberghiera. La denominazione completa è indicata nell’insegna o nella targa della struttura.

Non può essere assunta né pubblicizzata una denominazione che faccia riferimento ad una tipologia di struttura ricettiva diversa da quella di appartenenza o che induca in errore rispetto al livello di classificazione attribuito. Qualora il comune accerti, anche su istanza dei titolari delle strutture ricettive interessate, la presenza di una o più denominazioni simili o uguali, ingiunge con atto motivato la modifica della denominazione alla struttura che ha violato la norma.

Trascorsi sessanta giorni dalla notifica del provvedimento di ingiunzione senza alcun riscontro circa l’avvenuta modifica della denominazione da parte della struttura interessata, il Comune segnala l’inadempienza all’Ente territorialmente competente, ai fini dell’applicazione delle sanzioni previste.

Normativa Extralberghiera nel Lazio. Obblighi del gestore

I titolari o i gestori delle attività concernenti le strutture oggetto del presente regolamento sono tenuti in particolare:

  • ad indicare la denominazione della struttura ricettiva, la categoria di classificazione attribuita, gli estremi della SCIA nonché i periodi di chiusura della struttura, in tutte le forme di comunicazione, ivi compresi i siti internet;
  • ad esporre, in modo ben visibile all’interno delle camere e a pubblicare sul sito internet della struttura, il cartellino dei prezzi massimi aggiornato;
  • ad esporre, in prossimità dei locali destinati al ricevimento ospiti, la tabella con l’indicazione dei prezzi massimi delle camere o delle unità abitative e i relativi servizi;
  • ad apporre, all’esterno dell’immobile ed in prossimità dell’entrata della struttura, in modo ben visibile al pubblico, la targa nella quale sono riportate la tipologia della struttura ricettiva, la denominazione, la classificazione, il recapito telefonico attivo 24 ore, il sito internet, gli estremi della SCIA, i periodi di apertura. Sulla targa è possibile apporre, altresì, il logo turistico regionale denominato: “Lazio eterna scoperta”. Nel caso in cui i regolamenti comunali o del condominio nel quale è ubicata la struttura vietino l’apposizione della targa all’esterno, quest’ultima può essere apposta solo all’interno, in prossimità dell’entrata della struttura stessa;
  • a comunicare, all’Agenzia, i dati ai fini degli adempimenti previsti;
  • a stipulare apposita assicurazione per i rischi di responsabilità civile nei confronti dei clienti;
  • ad esporre, in modo ben visibile, il cartello indicante il percorso antincendio.

L’inosservanza delle disposizioni, comporta l’applicazione delle sanzioni previste.

I titolari o i gestori delle strutture “Ostelli per la gioventù” e “Case per ferie” sono tenuti altresì ad esporre il regolamento interno all’ingresso dell’immobile e in ogni camera.

Disposizioni transitorie della normativa Extralberghiera nel Lazio

L’adeguamento ai requisiti strutturali di cui al presente regolamento è obbligatorio per l’apertura di nuove strutture ricettive extralberghiere e la ristrutturazione di quelle già esistenti alla data di entrata in vigore dello stesso.

Per interventi di ristrutturazione si intendono quelli subordinati a permesso di costruire ai sensi dell’articolo 10, comma 1, lettera c) del Decreto del Presidente della Repubblica del 6 giugno 2001, n. 380 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia).

I titolari o i gestori delle strutture già operanti che, alla data di entrata in vigore del presente regolamento, non rispettino le tipologie ricettive come in questo ultimo indicate o le modalità di gestione delle stesse, ai fini della prosecuzione dell’attività e della conseguente classificazione, provvedono all’adeguamento e presentano, al Comune competente per territorio, la SCIA. Il mancato rispetto del termine previsto comporta, in ogni caso, l’applicazione delle sanzioni  della l.r. 13/2007. Fino alla data di presentazione della SCIA, ai titolari e ai gestori delle strutture ricettive extralberghiere esistenti, si applica la disciplina vigente sino alla data di entrata in vigore del presente regolamento.

Al fine di garantire l’integrale conservazione e preservazione degli edifici sottoposti a tutela e censiti, dalla Soprintendenza del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo, come di interesse storico o monumentale o sottoposte ad altre forme di tutela ambientale o architettonica è consentito derogare, limitatamente alle strutture extralberghiere già insediate nei suddetti edifici alla data di entrata in vigore del presente regolamento, al rispetto dei requisiti strutturali previsto di cui al presente regolamento, ove quest’ultimi fossero in contrasto con la migliore conservazione dei valori storico-culturali degli edifici stessi.

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